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Il punto di merito di cui all'art. 68 e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono. ((Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:
- A)qualita' fisiche, qualita' morali e di carattere;
- B)doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
- C)qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
- D)esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra)). Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966
