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Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianita' sono promossi secondo l'ordine di iscrizione in ruolo. Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria di merito di cui all'art. 68. Per gli ufficiali che, dichiarati idonei all'avanzamento, non vengono promossi per mancanza di vacanze disponibili, il giudizio di idoneita' conseguente da' luogo all'avanzamento senza che intervenga ulteriore valutazione, per le vacanze che verranno a determinarsi entro e non oltre l'anno immediatamente successivo. Qualora il loro numero ecceda anche queste ultime vacanze, gli ufficiali non promossi dovranno essere nuovamente valutati. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' ed a scelta. Le promozioni sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art72 · fonte del testo