Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. 141 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale dichiarato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato in occasione della valutazione successiva. Se dichiarato per la seconda volta non idoneo all'avanzamento, cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo. Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nell'art. 32. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, non idoneo all'avanzamento, che abbia maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il trattamento di pensione, puo' chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite previsto, per il suo grado, dal primo comma dell'articolo 31. Sono concessi in tal caso, in aggiunta a trattamento di quiescenza, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dell'ufficiale che si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo 65, ultimo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art71 · fonte del testo