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L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento e' promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore. Determinano le vacanze di organico:

  • a)le promozioni;
  • b)le cessazioni dal servizio permanente;
  • c)i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a) e b) hanno decorrenza dalla data della promozione o della cessazione dal servizio permanente; le vacanze di cui alla lettera e) si considerano verificate nel giorno successivo a quello del decesso. All'ufficiale promosso e' attribuita nel nuovo grado l'anzianita' corrispondente alla data della vacanza. Nei casi in cui il conferimento della promozione viene disposto indipendentemente dalla sussistenza di vacanze, l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art73 · fonte del testo