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All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria, determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 76 della presente legge.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art76bis · fonte del testo