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Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri). Agli ufficiali stessi vengono altresi' estese, con le condizioni di cui al comma precedente, le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia vigenti per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art80 · fonte del testo