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L'ufficiale in congedo puo' conseguire, in tale posizione una gola promozione. L'avanzamento degli ufficiali in congedo non da' luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art84 · fonte del testo