L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi a finire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata stabilita dalla presente legge, rimane in tale posizione fino allo scadere del periodo suddetto.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
