Per le inchieste formali gia' ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 50 sono adottate dall'autorita' che ebbe ad ordinare l'inchiesta.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
Per le inchieste formali gia' ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 50 sono adottate dall'autorita' che ebbe ad ordinare l'inchiesta.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art91 · fonte del testo