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Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'animo accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo. La Commissione giudicatrice della abilitazione alla libera docenza, qualora l'assistente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente non risulti incluso nel numero di abilitazioni previste nel bando che ha indetto la relativa sessione, e' tenuta, a dichiarare se l'assistente, sulla base delle prove sostenute e dei titoli premeditati, possa permanere nell'ufficio fino alla successiva sessione di esami di abilitazione. L'assistente, che sia mantenuto in servizio ai sensi del precedente comma, cessa dal servizio ove, nella sessione di esami immediatamente successiva a quella in cui ha compiuto il decennio, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in ogni caso, la permanenza in servizio dell'assistente che non abbia conseguito la libera docenza non puo' essere protratta oltre il tredicesimo anno di servizio di ruolo. Qualora nel decimo anno di assistentato non siano indetti esami di abilitazione alla libera docenza nella disciplina cui l'assistente e' addetto o in disciplina affine, l'assistente stesso resta in servizio fino al termine dell'anno accademico durante il quale si svolgono esami per la disciplina stessa, salvo, comunque, il limite massimo di tredici anni previsto dal comma precedente. Sull'affinita', ai sensi dei precedenti commi, il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che e' tenuta a pronunciarsi in occasione del parere relativo al bando della sessione d'esami. Gli assistenti che, in base alle norme del presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza aver conseguito l'abilitazione alla libera docenza, restano assegnati alla seconda classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla prima classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962
