Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B.5 All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari e attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facolta' o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta, classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.5 Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza, alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10. La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1962, n. 16

1

La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".

L. 11 dicembre 1969, n. 910

5

La L. 11 dicembre 1969, n. 910 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "Fermo quanto disposto nei commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano sostituiti nell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente ordinario non libero docente e' assegnato alla seconda e alla prima classe di stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di appartenenza alla classe precedente."

Testo vigente dal 28 dicembre 1969

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1962 al 28 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 1969, n. 910

    La L. 11 dicembre 1969, n. 910 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "Fermo quanto disposto nei commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano sostituiti nell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente ordinario non libero docente e' assegnato alla seconda e alla prima classe di stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di appartenenza alla classe precedente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art4 · fonte del testo