Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1962 al 16 luglio 1964. Leggi il testo vigente →

((Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo. Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera, docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la, fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irriperibilita' degli assegni. Sull'affinita' ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione. Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza, oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1962, n. 16

1

La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".

Testo in vigore dal 27 febbraio 1962 al 16 luglio 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962. 205 parole tolte, 151 parole aggiunte.

Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio tolto: dell'animo aggiunto: dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo. tolto: La Commissione giudicatrice della abilitazione alla libera docenza, qualora l'assistente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente non risulti incluso nel numero di abilitazioni previste nel bando che ha indetto la relativa sessione, e' tenuta, a dichiarare se l'assistente, sulla base delle prove sostenute e dei titoli premeditati, possa permanere nell'ufficio fino alla successiva aggiunto: Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazionetolto: . L'assistente, che sia mantenuto in servizio ai sensi del precedente comma, cessa dal servizio ove, nella sessione di esami immediatamente successiva a quella in cui ha compiuto il decennio, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in ogni caso, la permanenza in servizio dell'assistente che non abbia conseguito la libera docenza non puo' essere protratta oltre il tredicesimo anno di servizio di ruolo. Qualora nel decimo anno di assistentato non siano indetti aggiunto: alla libera, docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione tolto: alla libera docenza nella disciplina cui l'assistente e' addetto o in disciplina affine, l'assistente stesso resta in servizio fino al termine dell'anno accademico durante il quale si svolgono esami per la disciplina stessa, salvo, comunque, il limite massimo di tredici anni previsto dal comma precedente. Sull'affinita', ai sensi dei precedenti commi, aggiunto: per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la, fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irriperibilita' degli assegni. Sull'affinita' ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzionetolto: , che e' tenuta a pronunciarsi in occasione del parere relativo al bando della sessione d'esami. Gli assistenti che, in base tolto: alle norme del aggiunto: al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza tolto: aver conseguito l'abilitazione alla aggiunto: avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla tolto: seconda aggiunto: terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla tolto: prima aggiunto: seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazioneaggiunto: . Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza, oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 gennaio 1962, n. 16

    La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art10 · fonte del testo