Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' del personale, inquadrandolo in piu' fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

  • a)professori ordinari e straordinari;
  • b)professori associati. E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7. Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1), e al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera e), dell'articolo 12 della presente legge.

Testo vigente dal 25 febbraio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-21;28~art3 · fonte su Normattiva