Art. 3 — Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori
Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' del personale, inquadrandolo in piu' fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
- a)professori ordinari e straordinari;
- b)professori associati. E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7. Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1), e al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera e), dell'articolo 12 della presente legge.
Testo vigente dal 25 febbraio 1980
