Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1962 al 28 dicembre 1969. Leggi il testo vigente →

((Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B. All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari e attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facolta' o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta, classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio. Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza, alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10. La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1962, n. 16

1

La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".

Testo in vigore dal 27 febbraio 1962 al 28 dicembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962. 46 parole tolte, 62 parole aggiunte.

Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite tolto: dell'annessa tabella A aggiunto: dall'annessa tabella B. All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari tolto: e' attribuita la terza aggiunto: e attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facolta' o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la tolto: seconda aggiunto: terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la tolto: terza aggiunto: quarta, classe di stipendioaggiunto: , per altri due anni solari, al termine dei qualitolto: , ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio. tolto: La prima classe di stipendio e' attribuita al compimento dell'ottavo aggiunto: Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza tolto: alla seconda classe, salva l'osservanzaaggiunto: , alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto tolto: e' disposto dal successivo tolto: art. 10. Tale attribuzione e' anticipata al compimento del sesto aggiunto: articolo 10. La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio tolto: nella seconda aggiunto: nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio tolto: per coloro che, entro il sesto anno medesimo;aggiunto: ), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza aggiunto: ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 gennaio 1962, n. 16

    La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art4 · fonte del testo