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Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dell'annessa tabella A. All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari e' attribuita la terza classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facolta' o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la seconda classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la terza classe di stipendio per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio. La prima classe di stipendio e' attribuita al compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla seconda classe, salva l'osservanza, in ogni caso, di quanto e' disposto dal successivo art. 10. Tale attribuzione e' anticipata al compimento del sesto anno di servizio nella seconda classe di stipendio per coloro che, entro il sesto anno medesimo; abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art4 · fonte del testo