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L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non e' cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati. E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore.

Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art8 · fonte del testo