I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, ne' esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attivita' di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo. ((All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione)). I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne' ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Se ne mostrano 10 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 16 aprile 1958. 7 parole tolte, 94 parole aggiunte.

… per essere collocati a riposo. All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte tolto: costituzionale aggiunto: Costituzionale, i professori universitari ordinari tolto: verranno aggiunto: vengono riammessi in ruolotolto: , anche in soprannumero ove occorra aggiunto: in soprannumero, nella sede gia' occupataaggiunto: . Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne' ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art7 · fonte del testo