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Nei limiti di validita' delle disposizioni contenute nell'articolo 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati nello articolo stesso, anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore dei rispettivi ruoli. Nei limiti suddetti la facolta' di trattenere o richiamare in servizio ufficiali dell'ausiliaria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, s'intende limitata, per i ruoli di cui all'articolo 1, al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze che non siano utilizzate per la nomina ad ufficiale subalterno in applicazione del comma precedente.

Testo in vigore dal 25 luglio 1967 al 30 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;560~art2 · fonte del testo