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La norma del secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non si applica per lo avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1967 e per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto fino al 31 dicembre 1966.
Testo in vigore dal 25 luglio 1967 al 30 dicembre 1975
