Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 18/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    La Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori), e dall'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erge omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice.

    Art. 36 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 5 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

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  • Ordinanza n. 34/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    Vedi: 26/63

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 76 cost. · Art. 36 cost.

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  • Sentenza n. 106/1962

    Illegittimità dichiarata
    19 dicembre 1962

    Non sono da accogliere le censure mosse all'art. 5 della legge di delegazione del 14 luglio 1959, n. 741, secondo il quale le norme delegate non possono essere in contrasto con norme imperative di legge. Si sostiene che una norma siffatta conferirebbe al Governo il potere di emanare norme di efficacia inferiore a quelle aventi forza di legge e di creare così, con violazione dell'art. 77 della Costituzione, norme di efficacia particolare o, come si è detto, norme di legge affievolite, che si porrebbero nella gerarchia delle fonti al di sotto delle norme della legge ordinaria. La tesi non è fondata. Occorre tenere presente il fine che il legislatore ha perseguito con la delega, quello cioè di conferire transitoriamente efficacia generale ai contratti collettivi. Codesto conferimento non vuole alterare o modificare l'efficacia propria delle clausole dei contratti collettivi, non vuole cioè che le clausole contrarie a norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di legge. Nell'operare in una materia istituzionalmente riservata all'autonomia collettiva professionale, il legislatore si è proposto di rispettare il più possibile codesta autonomia, assumendo a contenuto delle norme il contenuto dei contratti collettivi e degli accordi economici e nei limiti in cui questi possono acquistare efficacia generale nel sistema tradizionale della contrattazione collettiva. Perciò l'art. 5 si pone fuori dei confini della delega, non ne rappresenta un limite. Esso agisce direttamente sui contratti ai quali il Governo deve conformare le proprie norme, non ha come destinatario il Governo. Si potrebbe dire, in un certo senso, che esso è logicamente anteriore alla delega. Dal che consegue che, qualora le clausole siano comprese nei decreti delegati, la loro inserzione si deve ritenere inoperante e incapace perciò di conferire ad esso forza di legge; e pertanto non può essere configurata quale vizio della legge delegata, cioè quale eccesso di delega. Ne consegue che spetta al giudice ordinario di accertare volta per volta se sussista il contrasto di queste clausole contrattuali con le norme imperative di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 71 cost. · Art. 76 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1959-07-14;741~art5 · fonte del testo