I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, piu' favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si e' uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. 2 Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si puo' derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971 n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione".

Testo vigente dal 15 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/1971

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 1971

    Pur disponendo di un complesso di argomenti sufficienti a concludere per l'infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (oltre che di un decreto delegato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo che i decreti che dichiarano efficaci erga omnes clausole contrattuali precluderebbero la possibilità che il giudice si riferisca a clausole di contratti collettivi successivi ai fini della diretta applicazione della citata norma costituzionale, già respinta con una precedente sentenza (n. 129 del 1963), in presenza di dubbi sull'interpretazione allora prospettata e fatta valere ed in considerazione dell'eventualità, sia di una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora più grave, che si giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di costituzionalità o che non la sollevino d'ufficio, la Corte adotta un dispositivo di accoglimento della questione stessa.

    Art. 36 cost. · Art. 7 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 18/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    La Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori), e dall'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erge omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice.

    Art. 36 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 5 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 35/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    Vedi: 26/63

    Art. 39 cost. · Art. 76 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1959 al 15 luglio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971 n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione".

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urn:nir:stato:legge:1959-07-14;741~art7 · fonte del testo