Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 ottobre 1960, n.1027

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La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e' prorogato di quindici mesi".

Testo vigente dal 4 ottobre 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 18/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    La Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori), e dall'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erge omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice.

    Art. 36 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 5 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1959 al 4 ottobre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 ottobre 1960, n.1027

    La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e' prorogato di quindici mesi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-14;741~art6 · fonte del testo