Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 ottobre 1960, n.1027
1La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e' prorogato di quindici mesi".
Testo vigente dal 4 ottobre 1960
