Il Governo e' delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovra' uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 settembre 1959

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/1971

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 1971

    Pur disponendo di un complesso di argomenti sufficienti a concludere per l'infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (oltre che di un decreto delegato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo che i decreti che dichiarano efficaci erga omnes clausole contrattuali precluderebbero la possibilità che il giudice si riferisca a clausole di contratti collettivi successivi ai fini della diretta applicazione della citata norma costituzionale, già respinta con una precedente sentenza (n. 129 del 1963), in presenza di dubbi sull'interpretazione allora prospettata e fatta valere ed in considerazione dell'eventualità, sia di una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora più grave, che si giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di costituzionalità o che non la sollevino d'ufficio, la Corte adotta un dispositivo di accoglimento della questione stessa.

    Art. 36 cost. · Art. 7 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

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  • Ordinanza n. 18/1972

    Questione infondata
    2 febbraio 1972

    La Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori), e dall'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erge omnes al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice.

    Art. 36 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 5 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

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  • Ordinanza n. 34/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    Vedi: 26/63

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 76 cost. · Art. 36 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1959-07-14;741~art1 · fonte del testo