Pur disponendo di un complesso di argomenti sufficienti a concludere per l'infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (oltre che di un decreto delegato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo che i decreti che dichiarano efficaci erga omnes clausole contrattuali precluderebbero la possibilità che il giudice si riferisca a clausole di contratti collettivi successivi ai fini della diretta applicazione della citata norma costituzionale, già respinta con una precedente sentenza (n. 129 del 1963), in presenza di dubbi sull'interpretazione allora prospettata e fatta valere ed in considerazione dell'eventualità, sia di una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora più grave, che si giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di costituzionalità o che non la sollevino d'ufficio, la Corte adotta un dispositivo di accoglimento della questione stessa.
Art. 36 cost. · Art. 7 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori