Scuola, il trattenimento in servizio per raggiungere la pensione minima deve seguire la speranza di vita

Con la sentenza n. 125 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite fisso dei 70 anni per il personale scolastico trattenuto in servizio fino al minimo della pensione: il limite deve tenere conto degli adeguamenti alla speranza di vita.

· Redazione RatioLegis · 2 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Che cosa prevede la norma
  2. La questione
  3. Le ragioni della decisione
  4. Nessun rischio di trattenere personale non idoneo
  5. La decisione

Con la sentenza n. 125 del 2026, decisa il 20 maggio e depositata il 14 luglio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sull'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Che cosa prevede la norma

La disposizione consente di trattenere in servizio il personale che, compiuti 65 anni, non ha ancora raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, fino al conseguimento di quell'anzianità. Il rapporto, però, poteva continuare «non oltre il settantesimo anno di età».

La questione

La questione è stata sollevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, con ordinanza del 6 settembre 2025, in un giudizio contro il Ministero dell'istruzione e del merito, in riferimento all'art. 38 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

Le ragioni della decisione

La Corte richiama un principio costante della propria giurisprudenza: il dipendente pubblico non può subire la risoluzione automatica del rapporto di lavoro prima di aver raggiunto i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o almeno qualche altra utilità economica. Altrimenti è violato l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.

A questo si aggiunge la logica del sistema contributivo, applicabile al rapporto esaminato. L'ordinamento esprime un giudizio di disvalore verso l'uscita anticipata dal lavoro di chi, pur ancora capace di lavorare, non ha accumulato contributi sufficienti a garantirsi in vecchiaia una pensione adeguata.

Il trattenimento in servizio è un'eccezione alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età, pensata proprio per consentire al lavoratore di arrivare alla pensione. Per questo il legislatore non può fissare un'età massima scollegata dal momento in cui il dipendente maturerà l'anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per la pensione di vecchiaia.

Poiché quei requisiti vengono adeguati agli incrementi della speranza di vita, un tetto fisso a 70 anni rischia di non raggiungere lo scopo della norma e ne tradisce la ratio: di qui la sua irragionevolezza.

Nessun rischio di trattenere personale non idoneo

La Corte esclude anche il timore che il riferimento alla speranza di vita porti a trattenere in servizio persone non più idonee. Il trattenimento non può essere illimitato, perché serve solo a raggiungere il minimo della pensione, e l'ordinamento dispone già di strumenti, fondati sugli artt. 32 e 97 della Costituzione, per tutelare l'efficienza dell'amministrazione e la salute dei dipendenti.

La decisione

L'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 è illegittimo nella parte in cui stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

Norme e fonti

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