Reversibilità al partner dello stesso sesso sposato all'estero, anche se la morte è avvenuta prima della legge sulle unioni civili
Con la sentenza n. 91 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'esclusione dalla pensione di reversibilità del partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero, quando il decesso è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.
· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 91 del 2026, decisa il 25 febbraio e depositata il 28 maggio 2026, la Corte costituzionale ha riconosciuto la pensione di reversibilità in una situazione che finora ne restava esclusa: quella del partner superstite di una coppia dello stesso sesso sposata all'estero, quando l'altro componente è morto prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, sulle unioni civili.
La norma e la questione
La disposizione esaminata è l'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina la pensione ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria.
La questione è stata sollevata d'ufficio dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza del 15 luglio 2025, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 della Costituzione.
Le Sezioni unite hanno ricordato che con la sentenza n. 461 del 2000 la Corte aveva ritenuto giustificata l'esclusione del convivente more uxorio dalla reversibilità. Quelle ragioni, però, secondo la Cassazione non valgono in questo caso: non si tratta di una convivenza di fatto nata da una libera scelta della coppia, ma di un'unione formalizzata all'estero, che la legge italiana non consentiva di riconoscere fino al 2016.
Il quadro dopo il 2016
Con la legge n. 76 del 2016 e il decreto legislativo n. 7 del 2017 il legislatore ha riconosciuto ai matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero gli effetti dell'unione civile e ha parificato, ai fini della pensione ai superstiti, il coniuge e l'unito civilmente. Secondo la giurisprudenza della Cassazione richiamata nella sentenza, queste regole valgono anche per i vincoli costituiti prima della loro entrata in vigore.
Restava scoperto un solo caso: quello in cui il decesso era avvenuto prima della nuova disciplina. La tutela mancava soltanto per quella circostanza.
Perché la Corte ha deciso così
La Corte ricostruisce la funzione della reversibilità. Il rapporto di lavoro del defunto ne è il presupposto, ma non la causa, e il finanziamento lega le generazioni in un vincolo di solidarietà che si sviluppa nel tempo. La ragione del trattamento è far proseguire, almeno in parte, dopo la morte del titolare, il godimento della pensione da parte delle persone a lui legate da determinati vincoli familiari: una forma di «ultrattività della solidarietà familiare».
La sentenza ricorda poi che la ragionevolezza di un trattamento può essere valutata anche secondo un criterio di «anacronismo», cioè alla luce delle scelte legislative attuali. Oggi la reversibilità spetta al coniuge e all'unito civilmente. Negarla a chi non ha potuto dare efficacia in Italia al matrimonio contratto all'estero, a causa del divieto di legge allora vigente e della morte del partner, crea una disparità di trattamento ingiustificata rispetto agli altri aventi diritto.
La Corte precisa che non si tratta di anticipare le tutele introdotte nel 2016 e nel 2017, ma di eliminare un'esclusione legata soltanto al momento in cui è avvenuto il decesso. Il legislatore conserva in materia un significativo spazio di discrezionalità, ma una scelta che incida irragionevolmente sulla solidarietà familiare non è conforme alla Costituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 nella parte in cui non consente di attribuire la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all'estero, se il decesso dell'altro componente è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.
La norma è stata dichiarata illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Le Sezioni unite non lo avevano indicato formalmente, ma la Corte lo ha esaminato perché l'ordinanza chiedeva proprio un controllo di ragionevolezza; le censure riferite agli artt. 2, 36 e 38 sono rimaste assorbite.


