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Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406. I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37)).
Testo in vigore dal 9 maggio 1998 al 20 aprile 2006
