Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
4 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1981 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte.
tolto: La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-20;369~artunico · fonte del testo