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La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 20 giugno 1975

urn:nir:stato:legge:1968-03-20;369~artunico · fonte del testo