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La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 giugno 1975, n. 160

1

La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 31) che "Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno-7 luglio 1981, n. 119 (in GU 1° s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974".

Testo in vigore dal 16 luglio 1981 al 22 dicembre 2008

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1975 al 16 luglio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno-7 luglio 1981, n. 119 (in GU 1° s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-20;369~artunico · fonte del testo