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La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 giugno 1975, n. 160
1La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 31) che "Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976".
Testo in vigore dal 20 giugno 1975 al 16 luglio 1981
