Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi
Art. 8 — Sanzioni
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Chiunque omette di contrarre l'abbonamento alla "autoradio" ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla pena pecuniaria da lire 6000 a lire 18.000 per la evasione del canone e da lire 5000 a lire 15.000 per la evasione della tassa di concessione governativa.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 1 aprile 1998
