1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 584/1989

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1989

    La parità di trattamento fra pubblico ministero ed imputato impone di riconoscere a quest'ultimo il diritto di impugnare il provvedimento che costituisce il puntuale rovescio dell'ordinanza di revoca del mandato di cattura, impugnabile dal p.m.: così realizzandosi il "necessario equilibrio del contraddittorio". Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 263, comma secondo, cod.proc.pen. del 1930 (testo sostituito dall'art. 22, L. 5 agosto 1988 n. 330), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura. - cfr. S.n. 110/1986; nonché S.nn. 200/1986, 922/1988, 224/1983, 2/1974.

    Art. 263 c.p.p. · Art. 22 Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art22 · fonte su Normattiva