1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
