1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 261. - (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo' sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento. Il mandato di accompagnamento puo' altresi' emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art20 · fonte su Normattiva