1. La rubrica dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "(Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto)". 2. Al primo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: "o dell'ordine di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto" e le parole: "prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282". 3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: "e gli ordini di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o di arresto e gli ordini di arresto" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta di riesame, l'imputato puo' proporre immediatamente ricorso per CAssazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art23 · fonte su Normattiva