1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art33 · fonte su Normattiva