1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
