1. L'articolo 278 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 278. - (Principio di proporzionalita'). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in liberta' quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art39 · fonte su Normattiva