Art. 61 — null
Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo' tuttavia emettere mandato di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'. Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza e' impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
