1. Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza puo' emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
