1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non e' piu' consentita la loro adozione. 2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 e', per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale. 3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato e' considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art72 · fonte su Normattiva