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Ciascuna delle parti puo' eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purche' corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo, o in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono. Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per la utilizzazione agricola del fondo. La parte che intende eseguire i miglioramenti e' tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ispettorato agrario provinciale nonche' all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche. Qualora venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente e' tenuto a notificare al locatore l'invito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, l'affittuario puo' procedere senz'altro alla esecuzione dei miglioramenti. Qualora il locatore, malgrado abbia dato risposta affermativa all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dall'Ispettorato agrario, all'uopo fissato su richiesta dell'una o dell'altra parte, l'affittuario puo' provvedervi direttamente dandone contestuale comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 193/1980

    Questione infondata
    22 dicembre 1980

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 153/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

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  • Sentenza n. 153/1977

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1977

    Con le norme del tit. II, "sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti", la legge n. 11 del 1971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilità dei proprietari. Questo fine della riforma legislativa è pienamente legittimo. È, d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in materia di miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in conduzione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilità di gestione dell'impresa agricola. Va pertanto riconosciuta la legittimità degli artt. 10 e 11, tanto più che il parere vincolante dell'Ispettorato agrario provinciale sui progetti tecnici di massima delle opere di miglioramento è atto di controllo tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimità degli atti amministrativi, in regime di contraddittorio tra le parti interessate; e d'altra parte l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bensì estende ad essi le provvidenze accordate dalle leggi statali o regionali ai proprietari, ammettendone la concessione direttamente agli affittuari che eseguano i miglioramenti. Ed egualmente è legittimo l'art. 14, primo comma, che non consente all'affittuario coltivatore diretto altro beneficio che quello di una semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assuma l'iniziativa, senza che ciò integri una disparità di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, data la posizione di privilegio, differenziata rispetto a quella degli altri imprenditori agricoli, che la legislazione vigente accorda, sotto molteplici aspetti, ai coltivatori diretti, posizione che può giustificare un diverso regime quanto all'esecuzione dei miglioramenti.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

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  • Ordinanza n. 113/1976

    Altra decisione
    6 maggio 1976

    Rientra nei poteri della Corte costituzionale disporre, ove ciò si renda necessario, l'acquisizione agli atti di documentazione della quale siano in possesso pubbliche Amministrazioni, ordinandone la trasmissione entro determinati termini, previa sospensione di ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali che su quelle di merito del giudizio in corso. (Nella specie, per decidere le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici", ed 1, 2, 3 e 4 legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi rustici - sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 Cost. - la Corte ha ritenuto necessario, per un più completo e tranquillante esercizio del controllo della rispondenza ai suoi fini istituzionali del meccanismo di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione, acquisire gli atti e la documentazione relativi alla fissazione di detti canoni ed ai rispettivi criteri, ivi comprese tabelle e tariffe, e ne ha disposto la trasmissione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero delle finanze, fissando all'uopo il termine di giorni sessanta, sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei vari giudizi riuniti).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art11 · fonte su Normattiva