L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, puo' compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, puo' ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale. Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalita' al locatario. L'Ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti puo' avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati. 6 Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario puo' eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'articolo 11.2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153

6

La Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1977, n. 353) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Testo vigente dal 29 dicembre 1977

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 124/1985

    Altra decisione
    26 aprile 1985

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché riesamini, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, contenente la disciplina dell'affitto di fondi rustici, nella parte in cui equipara a rigetto, per decorso del termine di novanta giorni, l'inerzia dell'Ispettorato Provinciale Agrario sul ricorso del proprietario del fondo affittato avverso la proposta di migliorie dell'affittuario coltivatore diretto. Il giudice a quo è, infatti, il solo legittimato a decidere se l'art. 16 della citata legge n. 203/1982 - il quale, nel prevedere fra l'altro l'intervento obbligatorio dell'Ispettorato Provinciale Agrario, stabilisce che quest'ultimo, ove non si pervenga ad un accordo in ordine alla proposta ed ai connessi regolamenti del rapporto tra le parti è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni - possa far considerare tuttora applicabile la norma denunciata. - Per analoghe pronunce della Corte, successive all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pure con riguardo a norme diverse da quella ora esaminata, ved. O. nn. 155, 211, 249 e 251 del 1982.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 153/1977

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1977

    Con le norme del tit. II, "sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti", la legge n. 11 del 1971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilità dei proprietari. Questo fine della riforma legislativa è pienamente legittimo. È, d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in materia di miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in conduzione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilità di gestione dell'impresa agricola. Va pertanto riconosciuta la legittimità degli artt. 10 e 11, tanto più che il parere vincolante dell'Ispettorato agrario provinciale sui progetti tecnici di massima delle opere di miglioramento è atto di controllo tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimità degli atti amministrativi, in regime di contraddittorio tra le parti interessate; e d'altra parte l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bensì estende ad essi le provvidenze accordate dalle leggi statali o regionali ai proprietari, ammettendone la concessione direttamente agli affittuari che eseguano i miglioramenti. Ed egualmente è legittimo l'art. 14, primo comma, che non consente all'affittuario coltivatore diretto altro beneficio che quello di una semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assuma l'iniziativa, senza che ciò integri una disparità di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, data la posizione di privilegio, differenziata rispetto a quella degli altri imprenditori agricoli, che la legislazione vigente accorda, sotto molteplici aspetti, ai coltivatori diretti, posizione che può giustificare un diverso regime quanto all'esecuzione dei miglioramenti.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1976

    Altra decisione
    6 maggio 1976

    Rientra nei poteri della Corte costituzionale disporre, ove ciò si renda necessario, l'acquisizione agli atti di documentazione della quale siano in possesso pubbliche Amministrazioni, ordinandone la trasmissione entro determinati termini, previa sospensione di ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali che su quelle di merito del giudizio in corso. (Nella specie, per decidere le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici", ed 1, 2, 3 e 4 legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi rustici - sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 Cost. - la Corte ha ritenuto necessario, per un più completo e tranquillante esercizio del controllo della rispondenza ai suoi fini istituzionali del meccanismo di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione, acquisire gli atti e la documentazione relativi alla fissazione di detti canoni ed ai rispettivi criteri, ivi comprese tabelle e tariffe, e ne ha disposto la trasmissione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero delle finanze, fissando all'uopo il termine di giorni sessanta, sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei vari giudizi riuniti).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art14 · fonte su Normattiva