Il locatore che ha eseguito i miglioramenti puo' chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 6 L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennita' spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto. Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, e' ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennita', da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali. Se in giudizio e' stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non e' stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153

6

La Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28.12.1977, n. 353) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario".

Testo vigente dal 29 dicembre 1977

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 153/1977

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1977

    Gli artt. 15 e 4 della legge n. 11 del 1971 disciplinano le conseguenze dell'esecuzione dei miglioramenti con disposizioni che fanno alle due parti un trattamento nettamente differenziato. Il locatore che abbia eseguito i miglioramenti può richiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo (art. 15, primo comma), e, qualora le migliorie non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purché questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo stabilito dalla legge (art. 4, terzo comma). L'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti ha invece diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo, sussistente alla fine dell'affitto o alla data di anticipata risoluzione del rapporto (art. 15, secondo comma), e le migliorie da lui apportate non danno luogo a revisione del canone fin quando non sia stata corrisposta l'indennità (art. 4, quarto comma). È palese il vizio di illegittimità delle disposizioni dell'art. 4, terzo comma, e dell'art. 15, primo comma, che, quando il canone già corrisponda o sia prossimo al limite massimo di legge fissato dall'art. 3, secondo comma, con le maggiorazioni per coefficienti aggiuntivi previste dallo stesso art. 3, terzo e quarto comma, non consentono una adeguata revisione del canone a favore del proprietario miglioratore. Sono queste disposizioni che, specie a fronte di quelle dettate a favore dell'affittuario miglioratore, introducono una profonda e immotivata sperequazione tra le parti, lesiva non solo del principio di eguaglianza, ma anche dei poteri di iniziativa, di godimento, di disposizione dei proprietari e, sotto questo profilo rendono solo apparente la pari facoltà di eseguire miglioramenti, togliendo ai proprietari ogni interesse a nuovi investimenti nelle loro terre, disincentivando e mortificando la proprietà proprio nella sua funzione sociale e produttiva, sancita dagli artt. 42 e 44 della Costituzione. Peraltro, con la dichiarazione di illegittimità degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, viene meno, e va perciò dichiarata non fondata, la questione sollevata nei confronti del sesto comma dello stesso art. 15, che alla prima delle due norme suddette attribuisce efficacia retroattiva.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1976

    Altra decisione
    6 maggio 1976

    Rientra nei poteri della Corte costituzionale disporre, ove ciò si renda necessario, l'acquisizione agli atti di documentazione della quale siano in possesso pubbliche Amministrazioni, ordinandone la trasmissione entro determinati termini, previa sospensione di ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali che su quelle di merito del giudizio in corso. (Nella specie, per decidere le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici", ed 1, 2, 3 e 4 legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi rustici - sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 Cost. - la Corte ha ritenuto necessario, per un più completo e tranquillante esercizio del controllo della rispondenza ai suoi fini istituzionali del meccanismo di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione, acquisire gli atti e la documentazione relativi alla fissazione di detti canoni ed ai rispettivi criteri, ivi comprese tabelle e tariffe, e ne ha disposto la trasmissione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero delle finanze, fissando all'uopo il termine di giorni sessanta, sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei vari giudizi riuniti).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art15 · fonte su Normattiva