Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto. I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art18 · fonte su Normattiva