Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23. Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art29 · fonte su Normattiva