Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato". Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "La probabilita' che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo di impugnazione".
Testo vigente dal 30 gennaio 1989
