Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato". Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "La probabilita' che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo di impugnazione".

Testo vigente dal 30 gennaio 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 480/1989

    Questione inammissibile
    31 luglio 1989

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stato richiesto un intervento 'additivò di contenuto assolutamente indeterminato e per essere il 'petitum' non conseguibile attraverso l'intervento della Corte.

    Art. 497 c.p.p. · Art. 498 c.p.p. · Art. 112 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-23;22~art3 · fonte su Normattiva