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I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Per la sua gestione e' istituita apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Il Fondo e' alimentato con:

  • a)gli stanziamenti e le disponibilita' di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  • b)gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
  • c)fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
  • d)donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
  • e)qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del Direttore generale. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarieta' sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 15 gennaio 1994

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