Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 16 — Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1987 al 26 aprile 2000. Leggi il testo vigente →
Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da:
- a)personale del Ministero degli affari esteri;
- b)magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita';
- c)esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;
- d)personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
- e)funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c). Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 26 aprile 2000
