Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 16 — Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

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Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da:

  • a)personale del Ministero degli affari esteri;
  • b)magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita';
  • c)esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;
  • d)personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
  • e)funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 MARZO 2000, N.85)).

Testo in vigore dal 26 aprile 2000 al 12 agosto 2010

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