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Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 24. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art25 · fonte su Normattiva