Art. 27 — Missioni inferiori a quattro mesi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonche' esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalita' previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico. L'ammontare dell'indennita' e' determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014
